(massima n. 1)
La tempestività della riassunzione di un procedimento possessorio si determina sulla base della data di notifica dell'atto di riassunzione che deve assumere la forma della comparsa così come richiesto nell'art. 125 disp. att. c.p.c. Ove, al contrario, si sia proceduto con ricorso, non ha rilievo la data di deposito, essendo necessaria la notificazione tempestiva dell'atto di riassunzione e del decreto di fissazione d'udienza, poiché l'adozione del ricorso è richiesta esclusivamente per la fase sommaria del procedimento mentre nella fase successiva a cognizione piena, così come nei gradi successivi del giudizio, trova integrale applicazione il rito ordinario.