(massima n. 1)
La previsione della sanzione della inammissibilitą per la mancanza nel contenuto del ricorso per cassazione del requisito dell'indicazione delle parti di cui all'art. 366 n. 1 c.p.c., impone che il suo rispetto debba necessariamente emergere dal ricorso, impedendo, proprio per l'espresso riferimento del legislatore alla categoria della inammissibilitą e non a quella della nullitą, per un verso che possa desumersi aliunde cioč da atti diversi dal ricorso (come la sentenza impugnata ovvero la relazione di notificazione del ricorso ovvero atti del processo di merito) e, per altro verso (se del caso in analogia con quanto ipotizzato dall'art. 164 c.p.c.), dall'atteggiamento della parte intimata, che identifichi essa le parti.