(massima n. 1)
Nel giudizio dinanzi alla Corte di cassazione il ricorrente, il quale introduca temi di indagine non affrontati nei precedenti gradi di giudizio ha l'onere non solo di allegare l'avvenuta deduzione di tali questioni nel giudizio, di merito, ma anche di indicare in quali atti sia avvenuta la relativa deduzione (sulla base di tale principio la S.C. ha rigettato il ricorso con il quale la parte soccombente in appello, vistasi rigettare dal giudice di merito l'eccezione di nullitą di un contratto stipulato da una societą asseritamente costituita con atto nullo, aveva in sede di legittimitą invocato la nullitą del medesimo contratto per un diverso titolo, e cioč per la contrarietą dell'oggetto alla legge, senza indicare se ed in quali atti tale titolo di nullitą fosse stato ritualmente dedotto nei gradi di merito).