(massima n. 1)
La procura al difensore per il giudizio di appello deve ritenersi validamente conferita, ai sensi dell'art. 83 c.p.c., in calce o a margine della copia notificata della sentenza impugnata, quando il deposito del documento – per la cui attestazione è sufficiente il timbro e la sottoscrizione del cancelliere in calce all'indice dei documenti contenuto nel fascicolo di parte – sia avvenuto al momento della costituzione in giudizio; da tale circostanza risulta provato altresì il requisito della certezza dell'autografia della parte e della posteriorità della data del mandato rispetto sia alla sentenza impugnata che alla notifica dell'impugnazione.