(massima n. 1)
In materia di responsabilità derivante dalla circolazione dei veicoli, l'art. 2054 c.c. esprime, in ciascuno dei commi che lo compongono, principi di carattere generale applicabili a tutti i soggetti che da tale circolazione comunque ricevano danni e, quindi, anche ai trasportati, quale che sia il titolo del trasporto, di cortesia ovvero contrattuale, oneroso o gratuito. Da ciò consegue che il trasportato, indipendentemente dal titolo del trasporto, può invocare i primi due commi della disposizione citata per far valere la responsabilità extracontrattuale del conducente ed il comma terzo per far valere quella solidale del proprietario che può liberarsi solo provando che la circolazione del veicolo è avvenuta contro la sua volontà ovvero che il conducente aveva fatto tutto il possibile per evitare il danno. Ai fini dell'affermazione della responsabilità solidale del proprietario, ai sensi del citato comma terzo dell'art. 2054, è irrilevante che quella del conducente sia riconosciuta in via presuntiva, ai sensi dei primi due commi dell'art. 2054, ovvero sulla base di un accertamento in concreto della colpa, ai sensi dell'art. 2043 c.c., giacché l'estensione della responsabilità al proprietario mira a soddisfare l'esigenza di carattere generale di garantire il risarcimento del danno al danneggiato.