(massima n. 1)
La menomazione della capacitą lavorativa specifica, configurando un pregiudizio patrimoniale, va ricondotta nell'ambito del danno patrimoniale e non del danno biologico. (Nella fattispecie, pur avendo il c.t.u. stimato nella misura del 5 per cento l'incidenza del pregiudizio sulla capacitą lavorativa specifica, il giudice di merito aveva escluso che tale danno fosse configurabile come patrimoniale e l'aveva ricondotto nell'ambito del danno biologico. La S.C., cassando la sentenza, ha affermato il principio espresso in massima).