(massima n. 1)
In virtù dell'effetto sostitutivo della pronuncia della sentenza d'appello e del principio secondo cui le nullità della sentenza soggetta ad appello si convertono in motivi di impugnazione, non può essere denunciato in cassazione il vizio della sentenza di primo grado — per la quale si deduce la mancanza di motivazione — non rilevato dal giudice di appello.