(massima n. 1)
L'elusione del giudicato esterno, risolvendosi in una violazione dell'art. 2909 c.c. (denunciabile ex art. 360 n. 3 c.p.c.), investe il giudice di legittimitą della cognizione degli estremi legali per l'efficacia del giudicato stesso nel processo in corso e non anche del suo contenuto sostanziale, se non nei limiti di eventuali vizi di motivazione dell'interpretazione datane dal giudice a quo. La preclusione di tale giudicato opera nel caso di giudizi identici (per identitą di soggetti, causa petendi e petitum), ricavando tale identitą non solo dalla motivazione, ma anche dal contenuto attribuito dalla sentenza alla domanda giudiziale. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto non sussistere la preclusione di giudicato fra il giudizio instaurato per conseguire il pagamento dell'indennitą dovuta per il protrarsi dell'occupazione dell'immobile locato e quello instaurato per il pagamento delle somme versate in pił rispetto al canone legalmente determinato).