(massima n. 1)
In tema di azione di risarcimento per i danni sofferti da un soggetto per una infezione alimentare a causa della condotta del gestore di una struttura alberghiera durante un soggiorno con trattamento di pensione completa, poiché, non esiste alcun serio e ragionevole criterio di probabilitą scientifica in virtł del quale possa affermarsi che una persona che trascorre un periodo di vacanze presso un certo albergo, con la predetta formula, si astenga, in modo assoluto, dall'assumere alimenti in altri esercizi, si deve ritenere che incomba sul danneggiato la prova rigorosa e specifica che il danno sia stato conseguenza dell'inadempimento contrattuale del predetto gestore o della sua attivitą, conseguendone, in difetto, la declaratoria di infondatezza della relativa domanda. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata con la quale era stata respinta l'azione di una signora che aveva agito in sede risarcitoria contro il titolare di un albergo in cui aveva soggiornato con la formula della pensione completa e nel cui periodo aveva contratto un'infezione da salmonellosi, non essendo rimasto provato che tale patologia era derivata con certezza da un alimento assunto presso il suddetto esercizio alberghiero ed essendo, anzi, emerso che gli esami microbiologici esperiti nell'immediatezza del fatto presso tale esercizio avevano dato esito negativo e che nella zona circostante non vi erano ulteriori focolai di infezione, che, peraltro, si erano precedentemente propagati in Comuni diversi e presso varie strutture alberghiere).