(massima n. 1)
Le nuove disposizioni in materia di processo di cassazione introdotte dal D.L.vo 2 febbraio 2006, n. 40, si applicano, ai sensi dell'art. 27, comma secondo, dello stesso D.L.vo, esclusivamente ai ricorsi per cassazione proposti avverso le sentenze e gli altri provvedimenti pubblicati a decorrere dalla data di entrata in vigore del medesimo testo normativo, fissata al 2 marzo 2006, senza che possa assumere rilevanza al riguardo, quando si tratti di ricorso formulato avverso una sentenza precedentemente pubblicata, che lo stesso sia stato notificato successivamente alla suddetta data, nel qual caso rimangono applicabili le disposizioni previgenti. (Mass. redaz.).