(massima n. 1)
In tema di assunzione di impegni e di effettuazione di spese da parte degli enti locali, l'art. 23 del decreto legge 3 marzo 1989, n. 66 (convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144 ) ha introdotto un innovativo sistema di imputazione alla sfera giuridica diretta e personale dell'amministratore o funzionario degli effetti dell'attivitą contrattuale dallo stesso condotta in violazione delle regole contabili in merito alla gestione degli enti locali, comportante, relativamente ai beni o servizi acquisiti, una frattura o scissione ope legis del rapporto di immedesimazione organica tra i suddetti agenti e la P.A., escludente la riferibilitą a quest'ultima delle iniziative adottate al di fuori della schema procedimentale delle norme ad evidenza pubblica. In tali casi, sorgono obbligazioni a carico non dell'ente, bensģ in virtł di una sorta di novazione soggettiva di fonte normativa dell'amministratore o del funzionario, i quali rispondono con il proprio patrimonio, senza che sia esperibile l'azione di indebito arricchimento nei confronti della P.A., atteso che difetta il requisito della sussidiarietą (art. 2042 c.c. ), che va escluso quando esista altra azione esperibile non solo nei confronti dell'arricchito, ma anche nei confronti di persona diverso da esso.