(massima n. 1)
Il provvedimento di diniego della sospensione della delibera impugnata, emanato nell'ambito del giudizio ex art. 2378 c.c., è destinato ad essere assorbito nella sentenza che definirà il giudizio e, quindi, non essendo né definitivo né decisorio, non è ricorribile per cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost.; lo stesso provvedimento, poi, non assume carattere di definitività neppure a seguito dell'eventuale estinzione del processo, che non determina l'estinzione dell'azione e non preclude la proposizione di una nuova domanda di merito al fine di far valere i diritti dedotti in giudizio.