(massima n. 1)
In tema di spese dei Comuni (e, pił in generale, degli enti locali ) in difetto dei necessari presupposti, agli effetti di quanto disposto dall'art. 23, quarto comma, del decreto legge 2 marzo 1989, n. 66 (convertito, con modificazioni, in legge 24 aprile 1989, n. 144 ), l'insorgenza del rapporto obbligatorio, ai fini del corrispettivo, direttamente con l'amministratore o il funzionario che abbia consentito la prestazione con conseguente impossibilitą di esperire nei confronti del Comune l'azione di arricchimento senza causa, stante il difetto del necessario requisito della sussidiarietą si ha in tutti i casi in cui manchi una valida ed impegnativa obbligazione dell'ente locale, e quindi anche quando, approvata dal Comune la proposta di conferimento dell'incarico professionale con lo schema di disciplinare, questa non sia seguita dalla stipulazione del contratto nelle forme di legge per il rifiuto del professionista di accettare alcune delle clausole della predisposta convenzione, e, in mancanza del prescritto impegno contabile, l'esecuzione di fatto del rapporto sia stata tuttavia consentita dall'amministratore o dal funzionario.