(massima n. 1)
Non è sufficiente, perché la motivazione di una sentenza sia definita «contraddittoria» che un'espressione contenuta in questa sia in contrasto con altra, essendo indispensabile, altresì, che si sia in presenza di argomentazioni contrastanti e tali da non permettere di comprendere la ratio decidendi che sorregge il decisum adottato. Non sussiste, pertanto, motivazione contraddittoria allorché dalla lettura della sentenza sia agevole accertare che si versa in una ipotesi di errore materiale nella redazione della sentenza stessa e che, dunque, non sussistono incertezze di sorta su quella che è stata la volontà del giudice.