(massima n. 1)
In tema di ricorso per cassazione, la configurazione formale della rubrica del motivo di gravame non ha contenuto vincolante per la qualificazione del vizio denunciato, poiché č solo la esposizione delle ragioni di diritto della impugnazione che chiarisce e qualifica, sotto il profilo giuridico, il contenuto della censura. (Fattispecie relativa a ricorso in cui, a fronte della evocazione, nella rubrica del motivo di gravame, dell'art. 360, n. 3, c.p.c., per violazione e falsa applicazione di norme, il contenuto della contestazione concerneva anche la incongruitą della motivazione).