(massima n. 1)
L'impugnazione di sentenze diverse con un unico atto (consentita a determinate condizioni) non incide sull'autonomia delle singole impugnazioni così proposte, che restano distinte benché espresse nella contestualità «spaziale» e temporale di un unico atto. Peraltro, l'opzione processuale consistente nel proporre nel medesimo atto le diverse impugnazioni non può certo attribuire alla parte il potere di disporre in tal modo la riunione dei procedimenti concernenti le impugnazioni proposte, sottraendo il relativo potere al giudice, ovvero imporre implicitamente al giudice l'esercizio di un potere (quello di riunione previsto dall'art. 274 c.p.c.), che ha natura discrezionale, laddove l'art. 335 c.p.c. impone la riunione soltanto delle impugnazioni proposte avverso la medesima sentenza. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto inammissibile il motivo di ricorso avente ad oggetto la mancata pronunzia in ordine all'impugnazione proposta avverso una sentenza diversa, pronunciata in un processo diverso e non riunito a quello nel quale è stata pronunciata la sentenza impugnata, pur essendo state le due sentenze impugnate con unico atto).