(massima n. 1)
Il ricorso per cassazione contenente la mera esposizione della questione di diritto controversa, senza ulteriori indicazioni circa gli elementi di fatto da cui essa trae origine ed oggetto di esame ad opera della sentenza impugnata, va considerato inammissibile ai sensi dell'art. 366, primo comma, numero 3, c.p.c., che, nel prevedere che il ricorso per cassazione debba contenere l'esposizione anche sommaria dei fatti di causa, pone un adempimento non di ordine formale, ma funzionalmente preordinato a fornire al giudice di legittimitā la conoscenza necessaria degli esatti termini in cui la causa č nata e si č sviluppata.