(massima n. 1)
I mezzi di interruzione della prescrizione sono solo quelli tipici previsti dalla legge, i quali esauriscono la possibilitą di evitare la estinzione del diritto di credito: la domanda giudiziale, l'atto di costituzione in mora e il riconoscimento del diritto da parte del debitore. Ne consegue che non puņ ritenersi idoneo «qualsiasi atto del processo » genericamente inteso, e cosģ la comparsa conclusionale (in cui sia tardivamente manifestata la pretesa del creditore ) o, in particolare, l'atto di riassunzione del processo.