(massima n. 2)
La proposizione personale della querela di falso da parte dell'appellante nel giudizio di appello esige la sottoscrizione dello stesso appellante oltre che del difensore con la inequivoca manifestazione di volontā in tal senso il cui accertamento č riservato all'apprezzamento del giudice di merito. (Nella specie, la querela di falso era stata proposta nel giudizio di gravame con l'atto di appello sottoscritto dal solo difensore munito di procura collocata in calce al ricorso; la S.C. ha ritenuto inammissibile la censura diretta ad ottenere il riesame dell'accertamento da parte del giudice del merito in ordine alla volontā di proporre querela).