Cassazione civile Sez. II sentenza n. 6595 del 24 marzo 2006

(1 massima)

(massima n. 1)

Integra la fattispecie del dolo processuale revocatorio (art. 395 n. 1 c.p.c.) quell'attivitą intenzionalmente fraudolenta che si concreti in artifici e raggiri (che possono consistere anche nel mendacio su fatti decisivi della causa), tali da travisare una situazione in modo da farla apparire diversa da quella reale, onde fuorviare il giudice nell'accertamento della veritą processualmente rilevante. (Nella specie la S.C. ha confermato la pronuncia del giudice di merito, che aveva riscontrato gli estremi del dolo processuale revocatorio nella circostanza che, per pregiudicare la difesa del ricorrente, la citazione era stata notificata al ricorrente stesso, da anni residente all'estero, presso la residenza ove anagraficamente coabitava con il coniuge separato, colluso con l'attore e nella manipolazione di una lettera inviata al coniuge separato avente per oggetto la vendita della casa di proprietą comune ).

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