(massima n. 1)
Il giudice di appello che rilevi la nullità della statuizione della sentenza di primo grado per aver pronunciato su domande nuove, non notificate personalmente al contumace ex art. 292 c.p.c., deve decidere nel merito dopo aver dichiarato tale nullità e non rimettere la causa al primo giudice, attesa la tassatività delle cause di rimessione di cui agli artt. 353 e 354 c.p.c., insuscettibili di applicazione analogica, giacché il vizio determinato dalla violazione dell'art. 292 cit. non consente la pronunzia della nullità con omissione dell'esame del merito, non trattandosi di nullità assoluta ma relativa, cui va applicato il principio dell'assorbimento delle nullità nei motivi di gravame. Peraltro, la nullità della notificazione della citazione introduttiva (prevista dal citato art. 354) si distingue da quella che si verifica nell'ipotesi de qua presupponendo pur sempre la contumacia del convenuto una valida costituzione del rapporto processuale, nè può essere utilmente invocato il principio del doppio grado di giurisdizione, giacché questo non è costituzionalmente garantito.