(massima n. 1)
Nel giudizio di primo grado secondo il rito del lavoro, la circostanza che il ricorso (con il decreto di fissazione dell'udienza ex art. 420 c.p.c.) non sia notificato alla parte convenuta, ove questa si costituisca, non dą luogo ad alcuna nullitą insanabile, bensģ, qualora tale parte lamenti l'inesistenza della notificazione e, quindi, della vocatio in ius, alla conseguenza che questa deve ritenersi coincidente e, quindi, verificata, soltanto con la costituzione (con conseguente salvezza di eventuali diritti quesiti, per i quali il momento della verificazione degli effetti della vocatio rilevi, come per gli effetti sostanziali della domanda) e che alla stessa parte dev'essere garantita la possibilitą, se lo chieda, di un rinvio dell'udienza di discussione in modo da potere beneficiare del termine per la costituzione di cui avrebbe beneficiato qualora la notificazione vi fosse stata, a garanzia del suo diritto di difesa.