(massima n. 1)
Ove si lamenti che la Corte d'appello abbia erroneamente ritenuto che la notifica dell'atto di appello fosse stata ricevuta dalla germana del procuratore della parte, e non da persona a questi totalmente estranea e priva di alcun collegamento con lo stesso, ritenendo di conseguenza la regolaritą della notificazione dell'atto di appello e la conseguente ritualitą e procedibilitą dell'impugnazione, si verte in un'ipotesi di errore revocatorio, da rimuovere a mezzo dello specifico strumento di impugnazione disciplinato dall'art. 395 c.p.c., rimanendo esclusa la possibilitą di avvalersi del ricorso per cassazione che, se proposto, deve essere dichiarato inammissibile.