(massima n. 1)
In tema di risarcimento del danno non patrimoniale derivante da fatto illecito, pur essendone rimessa la liquidazione alla valutazione discrezionale del giudice di merito, questi deve tener conto, nell'effettuare la valutazione delle sofferenze effettivamente patite dall'offeso, della gravità dell'illecito e di tutti gli elementi della fattispecie concreta, in modo da rendere il risarcimento adeguato al caso concreto. Ne consegue che il ricorso da parte del giudice di merito per la determinazione della somma dovuta a titolo di risarcimento del danno biologico, così come del danno morale, al criterio del punto di invalidità è legittimo solo se il giudice abbia mostrato, per quanto con motivazione sintetica, di aver tenuto adeguato conto delle particolarità del caso concreto e di non aver rimesso la liquidazione del danno ad un puro automatismo. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che, nel liquidare il danno morale subito dai familiari della vittima di un infortunio aveva fatto automatico riferimento alla somma liquidata dall'ente previdenziale quale costo dell'infortunio stesso, praticando su di essa un abbattimento percentuale senza in alcun modo motivare la rispondenza della somma ottenuta ad una liquidazione «personalizzata» del danno e senza neppure distinguere la posizione dei due familiari, legati da diversi vincoli di parentela con la vittima).