(massima n. 1)
Nel procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica, ove il giudice abbia ordinato, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la discussione orale della causa e abbia pronunciato, al termine della discussione, sentenza solo sulla competenza, dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, il termine di trenta giorni per la proposizione del regolamento di competenza decorre da quella pronuncia, giacché la lettura della sentenza in udienza e la sottoscrizione, da parte del giudice, del verbale che la contiene, non solo equivalgono alla pubblicazione prescritta nei casi ordinari dall'art. 133 c.p.c., ma esonerano il cancelliere dall'onere della comunicazione. Né la necessità di detta comunicazione è destinata a risorgere per il fatto che il cancelliere abbia apposto soltanto il giorno successivo la data del deposito sulla sentenza: atteso, per un verso, che l'art. 281 sexies, secondo comma, c.c., pur prescrivendo l'immediato deposito in cancelleria, prevede che la pubblicazione della sentenza si ha già per effettuata all'atto stesso in cui il giudice sottoscrive il verbale nel quale essa è (scritta «o») contenuta per allegato; e considerato, per altro verso, che il deposito della sentenza in cancelleria il giorno successivo, non interrompendo la stringente consecuzione prefigurata dal codice di rito con l'uso dell'avverbio «immediatamente» non fa ricadere la sentenza così depositata nel regime ordinario di cui all'art. 133 c.p.c.