(massima n. 1)
Gli errori materiali in cui sia incorso il giudice del merito, suscettibili di correzione con la procedura di cui agli artt. 287 e 288 c.p.c., non possono essere dedotti come motivo di ricorso per cassazione, dando questo origine ad un giudizio diretto al solo controllo di legittimitą delle decisioni impugnate. (Nella fattispecie, la S.C., enunciando il suddetto principio, ha dichiarato l'inammissibilitą del motivo di ricorso con il quale era stata chiesta la correzione di un errore materiale contenuto nel dispositivo della sentenza impugnata, la quale riportava una data errata della notificazione dell'atto di precetto).