(massima n. 1)
L'interpretazione di un giudicato esterno può essere effettuata anche direttamente dalla Corte di cassazione con cognizione piena, nei limiti, però, in cui il giudicato sia riprodotto nel ricorso per cassazione, in forza del principio di autosufficienza di questo mezzo di impugnazione, con la conseguenza che, qualora l'interpretazione che abbia dato il giudice di merito sia ritenuta scorretta, il predetto ricorso deve riportare il testo del giudicato che si assume erroneamente interpretato, con richiamo congiunto della motivazione e del dispositivo, atteso che il solo dispositivo non può essere sufficiente alla comprensione del comando giudiziale. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, rilevando la correttezza dell'interpretazione del giudicato riconducibile ad una precedente sentenza che, nel definire un procedimento di impugnazione del licenziamento, non aveva confermato integralmente il provvedimento cautelare con il quale era stata ordinata la reintegrazione e condannata la società datrice di lavoro alla corresponsione della normale retribuzione mensile, limitandosi a disporre la reintegra ed accordare un risarcimento nella misura di cinque mensilità, con la conseguente caducazione dello stesso provvedimento cautelare per la parte non confermata, il quale, perciò, non avrebbe potuto fondare la successiva richiesta del decreto ingiuntivo da parte del lavoratore per le retribuzioni relative al periodo successivo all'emissione del menzionato provvedimento cautelare).