(massima n. 1)
L'omessa citazione in grado d'appello di taluno dei litisconsorti necessari non produce di per sé l'inammissibilità dell'impugnazione, ma fa sorgere soltanto l'obbligo, per il giudice, di disporre e, per le parti, di eseguire l'integrazione del contraddittorio nel termine perentorio stabilito dal primo; l'inammissibilità è ugualmente esclusa, per l'identità degli effetti prodotti, nel caso di intervento volontario nel giudizio del litisconsorte pretermesso, purché tale intervento non avvenga successivamente alla data dell'udienza fissata nell'ordinanza di integrazione.