(massima n. 1)
Nel giudizio di cassazione, le notificazioni di cui all'art. 375, terzo comma, c.p.c. e le comunicazioni di cui all'art. 377, secondo comma, vanno effettuate presso la cancelleria della Corte di Cassazione, ai sensi dell'art. 366, secondo comma, solo nel caso di mancata elezione di domicilio e qualora il domiciliatario, indicato con l'elezione di domicilio in precedenza effettuata, si sia trasferito fuori del luogo indicato con essa, senza comunicare alla Cancelleria della stessa Corte il nuovo domicilio; č pertanto irrituale e insuscettibile di sanatoria per avvenuta costituzione dei controricorrenti, la notifica del ricorso per cassazione effettuata al difensore presso la cancelleria della Corte d'appello.