(massima n. 1)
Nel giudizio di cassazione, l'onere di richiedere la trasmissione del fascicolo d'ufficio relativo al procedimento conclusosi con la sentenza impugnata, posto a carico del ricorrente dall'art. 369 c.p.c., trova giustificazione nella necessitā di acquisire detto fascicolo, che non si trova nella disponibilitā della Corte di cassazione; esso non č riferibile all'ipotesi in cui sia proposto ricorso per revocazione avverso una sentenza della stessa Corte di cassazione, in quanto, trovandosi in tal caso il fascicolo giā presso il giudice ad quem, la richiesta di un'apposita istanza di acquisizione costituirebbe un inutile formalismo, contrastante con le esigenze di efficienza e semplificazione, le quali impongono di privilegiare interpretazioni coerenti con la finalitā di rendere giustizia; il mancato deposito della predetta istanza, pertanto, non determina l'improcedibilitā del ricorso per revocazione.