(massima n. 1)
In tema di opposizione agli atti esecutivi, la perentorietà del termine di cui all'articolo 617, secondo comma, c.p.c., che è previsto per assicurare ai provvedimenti di vendita, assegnazione e distribuzione adottati nell'ambito del processo esecutivo un accentuato grado di stabilità, comporta, da un lato, che detto termine non è prorogabile (articolo 153 c.p.c.), dall'altro che la sua consumazione implica decadenza dell'impugnazione, rilevabile di ufficio, dal giudice; sicché la nullità degli atti esecutivi impugnati non incide sull'ammissibilità della opposizione medesima.(Nella specie, il tribunale aveva dichiarato improcedibile la opposizione, perché esperita contro una ordinanza di assegnazione, a seguito di pignoramento presso terzi, oltre il termine suddetto, come formulato prima della modifica dell'articolo 2, comma terzo, D.L. 14 marzo 2005 n. 35 conv. nella legge 14 maggio 2005 n. 80).