(massima n. 1)
Il ricorso per cassazione — in ragione del principio di autosufficienza — deve contenere in sè tutti gli elementi necessari a costituire le ragioni per cui si chiede la cassazione della sentenza di merito ed altresì a permettere la valutazione della fondatezza di tali ragioni, senza necessità di far rinvio ed accedere a fonti estranee allo stesso ricorso e quindi ad elementi o ad atti attinenti al pregresso giudizio di merito. Pertanto, è inammissibile la censura con cui ci si dolga del fatto che il giudice del merito abbia fondato il proprio convincimento sull'acquisizione documentale di prove raccolte in un procedimento penale (deducendosi che esse vertevano su capitoli di prova non ammessi in sede civile e sui quali comunque era stata richiesta la prova contraria), allorché dal motivo di ricorso non risultino il tenore delle prove testimoniali raccolte nel procedimento penale, né l'oggetto della prova non ammessa nel giudizio civile e le ragioni della mancata ammissione da parte del giudice del merito.