(massima n. 1)
Č manifestamente infondata l'eccezione di illegittimitā costituzionale dell'art. 369, secondo comma, n. 2, c.p.c., nella parte in cui stabilisce che il ricorso per cassazione č improcedibile quando il ricorrente non abbia depositato copia autentica del provvedimento impugnato, sollevata in riferimento agli artt. 24, secondo comma, e 111 Cost., in quanto la norma mira a garantire, non irragionevolmente, le esigenze di certezza della conformitā della copia del provvedimento all'originale, stabilendo un adempimento che non č particolarmente complesso, e non si pone in contrasto con le regole che devono improntare il giusto processo e neppure ostacola apprezzabilmente l'esercizio del diritto di difesa.