(massima n. 1)
L'azione revocatoria, di cui all'art. 2901 c.c., non è esperibile, da parte dei creditori del promittente venditore, contro le sentenze emesse, ai sensi dell'art. 2932 c.c., nei confronti del debitore e ricollegabili ad un preliminare stipulato preordinatamente o scientemente in loro danno: ciò in quanto detti creditori sono soggetti essi medesimi all'efficacia della sentenza, se non rimossa, in mancanza di intervento adesivo dipendente nel relativo giudizio, mediante esperimento dell'opposizione di terzo revocatoria ex art. 404, secondo comma, c.p.c.