(massima n. 1)
Con riguardo ad una domanda di risarcimento del danno ex art. 2043 c.c. proposta nei confronti di due convenuti in forza di un dedotto vincolo di solidarietą e accolta dal giudice di primo grado solo riguardo ad uno di esse, l'appello principale del soccombente, ancorché diretto a far escludere la propria responsabilitą in ragione della dedotta responsabilitą dell'altro convenuto, non si riflette sul diverso e scindibile rapporto tra tale convenuto e l'attore, rapporto che si chiude per effetto del giudicato parziale ove l'attore non impugni, a sua volta, in parte qua, la decisione di primo grado.