(massima n. 1)
Il principio dell'autosufficienza del ricorso per cassazione, pur non imponendo la ripetizione in forma autonoma di tutte le circostanze di causa, e non escludendo quindi la possibilitą di utilizzare la parte espositiva della sentenza impugnata, inserendola per esteso nel testo del ricorso, esige che dal contesto dell'atto emergano con chiarezza i fatti rilevanti, in modo tale da permettere di comprendere le censure sollevate in sede di legittimitą, con la conseguenza che il mero rinvio a quanto contenuto nella sentenza impugnata,affidando alla redazione di un testo eteronomo l'adempimento di un preciso dovere processuale, espone il ricorrente al rischio di una declaratoria d'inammissibilitą dell'impugnazione. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto in materia tributaria dall'Avvocatura generale dello Stato, la quale aveva incorporato, mediante fotocopiatura, nella narrativa del ricorso il testo della sentenza impugnata, incompleto e manchevole di almeno una pagina, recante proprio la narrazione del fatto storico e dello svolgimento del processo, in tal modo rendendo impossibile la comprensione dei fatti necessari ai fini della ricostruzione del presupposto impositivo e dei termini della controversia).