(massima n. 1)
Non si ha omessa pronuncia qualora la sentenza di condanna al pagamento di una somma di denaro, emessa in primo grado, sia impugnata solo in relazione all'ammontare del debito, e tale ammontare sia diversamente rideterminato dalla sentenza di appello in una somma maggiore o minore senza contenere anche la pronuncia di condanna del debitore al pagamento. In questo caso, infatti, le due sentenze si integrano l'una con l'altra, dovendo complessivamente essere intese come sentenza di condanna al pagamento della maggior somma liquidata dal giudice di secondo grado.