(massima n. 1)
L'accordo diretto all'immediata impugnazione in sede di legittimitā della sentenza di primo grado costituisce un negozio giuridico processuale, quantomeno sotto il profilo della rilevanza della manifestazione di volontā dei dichiaranti, il cui effetto č quello di rendere non appellabile la sentenza oggetto dell'accordo; pertanto, qualora detto accordo non sia stato concluso dalle parti, o dai loro difensori muniti di procura speciale (non risultando sufficiente allo scopo l'intervento dei difensori muniti di mera procura ad litem), il ricorso per cassazione, proposto per saltum deve essere dichiarato inammissibile. (Nella specie, le S.U., investite con un ricorso per un motivo attinente alla giurisdizione, in difetto della conclusione di un valido accordo hanno dichiarato inammissibile il ricorso proposto avverso una sentenza del tribunale che aveva deciso nel merito della ritenuta legittimitā di un licenziamento disciplinare come ordinario giudice di primo grado e non giā come giudice dell'impugnazione di lodo emesso da un Collegio di disciplina).