(massima n. 1)
Nel rito del lavoro non determina nullitą della decisione e del procedimento la lettura del dispositivo in altra udienza, successiva a quella di discussione della causa, in quanto tale irregolaritą non impedisce all'atto di raggiungere il suo scopo, né comporta una violazione insanabile dei diritti di difesa, come nel diverso caso di omessa lettura del dispositivo che determina, invece, la nullitą insanabile della sentenza per la mancanza di un requisito formale indispensabile per il raggiungimento dello scopo dell'atto.