(massima n. 1)
La questione relativa all'appellabilitā o meno di una sentenza di primo grado sulla quale il giudice d'appello non si sia pronunciato, afferendo la materia del regime di impugnazione delle decisioni al potere di rilevazione d'ufficio, č rilevabile d'ufficio dalla Corte di cassazione e, come tale, č deducibile dalla parte con apposito motivo di ricorso. Qualora il giudice d'appello si sia su di essa pronunciato, la questione č esaminabile dalla Corte di cassazione esclusivamente se ne sia investita con apposito motivo di ricorso, ostandovi altrimenti il giudicato interno.