(massima n. 1)
La nullitą degli atti successivi all'interruzione del processo, conseguente alla irregolare riassunzione del medesimo, non rientra tra i casi nei quali il giudice di appello, riconoscendo una nullitą del processo di primo grado, rimette la causa al primo giudice, per cui lo stesso deve trattenere la causa e deciderla nel merito, in virtł della conversione dei vizi della sentenza di primo grado in motivi di gravame. (In applicazione di detto principio la S.C. ha cassato la sentenza di secondo grado, in quanto il giudice d'appello non aveva provveduto alla rinnovazione degli atti successivi alla irregolare riassunzione del giudizio di primo grado).