(massima n. 1)
Non sussiste questione di litispendenza in relazione all'ordinanza con cui, a chiusura del procedimento per convalida, il giudice rimetta la causa al presidente del tribunale per i provvedimenti in ordine alla riunione ad altra causa connessa, pendente innanzi ad altro giudice del medesimo tribunale, atteso che in tal caso non si pone un problema di competenza fra diversi uffici giudiziari, ma di distribuzione degli affari all'interno di unico ufficio, con la conseguenza che č inammissibile il ricorso per regolamento di competenza.