(massima n. 1)
Nelle controversie in materia di prestazioni previdenziali, il parere del secondo consulente tecnico d'ufficio, in contrasto con il parere del primo consulente e acriticamente recepito dalla sentenza, č adeguatamente censurato solo ove si ponga in luce che gli accertamenti e la valutazione del primo consulente, potenzialmente idonei a condurre a diversa decisione, non siano stati esaminati e valutati nell'ambito della seconda consulenza, né con la sentenza.