(massima n. 1)
L'omissione della richiesta di annullamento della sentenza impugnata non costituisce elemento necessario del contenuto del ricorso per cassazione, richiesto a pena di inammissibilitą dall'art. 366 c.p.c. (che si applica anche al ricorso incidentale, per l'espresso richiamo previsto nel terzo comma dell'art. 371 c.p.c.), poiché essa integra, piuttosto, gli estremi della mera irregolaritą, da qualificarsi del tutto irrilevante in quanto la stessa proposizione del ricorso presuppone, di per sé, l'intendimento di ottenere la riforma dell'impugnata sentenza da parte del ricorrente. (Nella specie, la S.C. ha chiarito che il suddetto intendimento era evidenziato dall'espresso condizionamento del ricorso incidentale all'accoglimento del ricorso principale e delle questioni proposte, tra cui quella del difetto di legittimazione passiva della stessa ricorrente incidentale, in ordine alla quale era rimasta soccombente nel giudizio di appello, e che se accolta avrebbe comportato l'annullamento della sentenza impugnata anche sotto questo profilo).