(massima n. 1)
Il motivo di ricorso per cassazione, con il quale venga dedotta la sussistenza di una clausola contrattuale, che non abbia dato luogo a un punto controverso del giudizio, ma sia stata semplicemente negata senza alcuna motivazione, sulla base di una semplice ricognizione degli atti negoziali, č inammissibile in quanto integra un vizio revocatorio ai sensi del n. 4 dell'art. 395 c.p.c., come tale deducibile con la revocazione.