(massima n. 1)
Le irregolaritā accertate dalla P.A. (nella specie la USL), che hanno comportato la dichiarazione di inagibilitā dell'immobile locato per uso non abitativo, determinano la nullitā del contratto stesso per impossibilitā dell'oggetto, ai sensi degli artt. 1346 1418 c.c., nel caso in cui, pur preesistenti alla data di conclusione del contratto e note (o conoscibili) al conduttore, si riferiscano a requisiti imposti da norme inderogabili, come le prescrizioni attinenti alla sicurezza degli edifici (soprattutto se, come nella specie, adibiti a scuola), atteso che una presunta accettazione da parte del conduttore, con la conclusione del contratto, delle particolari caratteristiche dell'immobile, č del tutto irrilevante, non potendo le parti derogare con i loro accordi alle norme imperative.