(massima n. 1)
In tema di opposizione di terzo revocatoria (art. 404 c.p.c.), l'eccezionalità del mezzo di impugnazione, lo stretto termine per proporlo, le finalità ad esso riconducibili, individuando una netta diversità del rimedio rispetto all'azione revocatoria ordinaria (art. 2901 c.c.), inducono a ritenere che la nozione di «creditori di una delle parti», richiamata dall'art. 404, secondo comma, c.p.c., vada interpretata in senso più restrittivo dell'analoga nozione richiamata ai fini della legittimazione all'azione revocatoria ordinaria (per la quale rileva anche la titolarità di un credito eventuale), nel senso che per creditore, ai fini dell'impugnazione in questione, deve intendersi chi rivesta tale qualità – pur se sottoposta a termine o a condizione – al momento della proposizione di essa; analogamente, per «aventi causa», ai sensi della medesima disposizione, devono intendersi i successori a titolo particolare di una delle parti.