(massima n. 1)
In tema di risarcimento del danno, l'ipotesi del fatto colposo del creditore che abbia concorso al verificarsi dell'evento dannoso (art. 1227 comma primo c.c.) va distinta, anche sul piano processuale, da quella (disciplinata dal secondo comma del medesimo articolo) che prevede il verificarsi del (solo) aggravamento del danno, prodotto dal comportamento dello stesso danneggiato che non abbia, peraltro, contribuito in alcun modo alla sua causazione. Ciò in quanto, nel primo caso, il giudice deve proporsi d'ufficio l'indagine in ordine al concorso di colpa del danneggiato, mentre la seconda situazione costituisce oggetto di eccezione in senso stretto (in quanto il dedotto comportamento del creditore costituisce un autonomo dovere giuridico, posto a suo carico dalla legge quale espressione dell'obbligo di comportarsi secondo buona fede).