(massima n. 1)
In tema di contenzioso tributario, non č denunciabile con il ricorso per cassazione l'indicazione, nella narrativa e nell'intestazione della sentenza di appello, di anni d'imposta non coincidenti o coincidenti solo in parte con quelli ai quali si riferisce l'impugnazione originaria, trattandosi di mero errore materiale, emendabile da parte dello stesso giudice che ha emesso il provvedimento, con la procedura di correzione di cui agli artt. 287 e 288 c.p.c.