(massima n. 1)
In materia di impugnazioni civili, la prospettazione di motivi non consentiti (nella specie, vizio di motivazione dedotto con ricorso per cassazione proposto ex art. 111 Cost.), pur rendendo inammissibile la censura, comporta il rigetto, e non gią l'inammissibilitą, del ricorso per cassazione.